Reclami

Qualora necessiti di per esporre un reclamo riguardante fornitura di energia elettrica o di gas naturale, la preghiamo di comunicarlo subito ad A.F. Energia nell’area clienti o compilando il modulo di reclamno in tutte le sue parti ed inviarlo ad A.F. Energia:

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afenergia@afenergia.it

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049 99 33 455

Nella sezione reclami dell’Area Clienti indicare i seguenti dati minimi per la redazione del reclamo da parte del cliente:

  1. Nome e Cognome;
  2. L’indirizzo di fornitura;
  3. L’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico;
  4. Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi)
  5. Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza.

Classificazione dei reclami

Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni:

  • Contratti
    Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.
  • Morosità e sospensione
    Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all’eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell’alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).
  • Mercato
    Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.
  • Fatturazione
    Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all’autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all’effettuazione di pagamenti e rimborsi.
  • Misura
    Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del
    misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento.
  • Connessioni, lavori e qualità tecnica
    Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.
  • Bonus sociale
    Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.
  • Qualità commerciale
    Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione.
  • Altro
    Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza.

Fatture di conguaglio eccedenti i due anni

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 n. 205 comma 4, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese.
Il cliente finale ha l’onere di opporre al venditore l’eventuale prescrizione del credito e non può chiedere la restituzione degli importi versati relativi al credito prescritto.

Ai sensi della Delibera 97/2018/R/com si informa che:

  1. la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente;
  2. il venditore ha l’obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del SII;
  3. con specifico riferimento al settore dell’energia elettrica, in prima e urgente applicazione:
    1.  le previsioni di cui all’articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2018 si applichino ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione;
    2. con riferimento ai clienti finali di cui alla lettera a), il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all’emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire:
      • la prescrizione, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi;
      • il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni;

Le disposizioni di cui ai commi 4 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

  1. per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
  2. per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

Servizio di Conciliazione dell’Autorità

Il Servizio Conciliazione clienti energia è stato introdotto dall’Autorità nell’aprile 2013 per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato, che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è volontario, gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR europei in materia di consumo.

Nel presente link è pubblicato l’elenco degli organismi di Risoluzione extragiudiziale (ADR) https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm