Ritardi e mancati pagamenti
La bolletta deve essere interamente pagata entro la data di scadenza.
Se il pagamento viene effettuato in ritardo, verranno addebitati da A.F. Energia gli interessi di mora (calcolati sui giorni che intercorrono dalla data di scadenza alla data di pagamento) applicando al tasso ufficiale di riferimento previsto all’art. 2 del d. lgs n. 213 del 1998, aumentato di tre virgola cinque punti percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento e senza formale messa in mora da parte del A.F. Energia.
Per i contratti che riguardano le Imprese, i Professionisti e la Pubblica Amministrazione, in caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora al tasso di interesse stabilito dalla BCE Banca Centrale Europea, aumentato di otto punti percentuali, come da d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. In caso di mancato pagamento in applicazione del TIMG delibera ARG/gas n. 99/11 dell’ARERA e s.m.i., A.F. Energia decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, invia al Cliente una comunicazione informandolo che, decorsi 20 giorni solari dall’emissione della stessa senza che sia stato effettuato il pagamento delle somme dovute richiederà al distributore competente la sospensione della fornitura, trascorsi 3 giorni lavorativi dal predetto termine. In caso di mancato pagamento è altresì facoltà di A.F. Energia risolvere il contratto.
Rateizzazione del pagamento
La Rateizzazione del pagamento della bolletta può essere richiesto in questi casi:
- Se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- Se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- Se il conguaglio, sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario, è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi).
Può essere inoltre richiesta, a partire dal 01.07.2016, per i clienti titolari di bonus elettrico e/o gas, la rateizzazione delle fatture, che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione o quelle emesse durante il medesimo periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi. Il cliente può avvalersi della possibilità di rateizzare le fatture sopra citate una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione.
I clienti titolari di bonus sociale possono richiedere la rateizzazione della fattura non pagata al momento della ricezione della costituzione in mora, telefonando al n. 049 5212963 o al numero verde 800 43 99 95 per concordare il piano rateale.
il termine ultimo entro cui il cliente può contattare A.F. Energia per richiedere la rateizzazione, non può essere inferiore a quello previsto per il pagamento dall’articolo 3, comma 3.3 lettera a) del TIMOE e dall’articolo 4, comma 4.2, lettera a) del TIMG. (indicato nella raccomandata di costituzione in mora).
La rateizzazione verrà applicata secondo le seguenti modalità:
- La prima rata non può essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora;
- Qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possano essere cumulate;
- La rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
- Il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
A.F. Energia non è tenuta ad offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
Qualora il cliente finale non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, A.F. Energia, accertato il mancato pagamento, darà corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica (ovvero di riduzione di potenza qualora previsto) o di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas per morosità.
Nel caso il cliente finale cambi fornitore nel periodo in cui la rateizzazione, è ancora in corso, si applica quanto previsto all’articolo 13 bis, comma 13bis.6 del TIV e dall’articolo 12 bis, comma 12bis 6 del TIVG.
Nel caso in cui il mancato pagamento riguardi fatture riferite a consumi effettuati durante il periodo di agevolazione, ma emesse dopo che il cliente ha già cambiato fornitore, il venditore non è tenuto al rispetto di quanto previsto dall art. 4.1 della delibera di approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas (584/2015/r/com).
Costituzione in mora e indennizzi Energia Elettrica
Informativa su tempistiche e modalità per la costituzione in mora dei clienti
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e s.m.i.), in caso di mancato pagamento, A.F. Energia, previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ha il diritto di procedere all’attivazione della procedura di sospensione dell’erogazione di energia elettrica al punto di riconsegna.
La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata a/r…), i tempi entro i quali, in costanza di mora, A.F. Energia invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
La comunicazione dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, A.F. Energia richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura ad eccezione del caso in cui il cliente dimostri di non essere stato in mora.
Il tempo intercorrente tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della procedura di sospensione/riduzione della potenza per morosità sarà indicato nella raccomandata e non sarà mai inferiore a quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, in caso di costituzione in mora, il Cliente è tenuto al pagamento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del di A.F. Energia, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata al Cliente o a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, nel caso in cui A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà di A.F. Energia di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, A.F. Energia ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità.
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto di A.F. Energia a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.
Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, A.F. Energia, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di A.F. Energia, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà di A.F. Energia di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, A.F. Energia, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da A.F. Energia.
Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione.
Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE salvo che lo stesso produca idonea documentazione ad A.F. Energia attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.
Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto da parte di A.F. Energia delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.
Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
- Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
- Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11
INDENNIZZI ENERGIA ELETTRICA
Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11 Tipologie di clienti |
Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio |
Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo |
Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo |
Clienti BT domestici |
35,00 |
70,00 |
105,00 |
Clienti BT non domestici |
70,00 |
140,00 |
210,00 |
Clienti MT |
140,00 |
280,00 |
420,00 |
Clienti AT |
140,00 |
280,00 |
420,00 |
Costituzione in mora e indennizzi Gas Naturale
Informativa su tempistiche e modalità per la costituzione in mora dei clienti
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)” e s.m.i.), in caso di mancato pagamento, A.F. Energia , previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ha il diritto di procedere all’attivazione della procedura di sospensione dell’erogazione di gas naturale al punto di riconsegna.
La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata a/r…), i tempi entro i quali, in costanza di mora, A.F. Energia invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
Il tempo intercorrente tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della procedura di sospensione per morosità sarà indicato nella raccomandata e non sarà mai inferiore a quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, in caso di costituzione in mora, il Cliente è tenuto al pagamento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di A.F. Energia, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata al Cliente o a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, nel caso in cui A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà di A.F. Energia di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, A.F. Energia ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto di A.F. Energia a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.
Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, A.F. Energia , invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di A.F. Energia, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà di A.F. Energia di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, A.F. Energia , senza ulteriore avviso, ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da A.F. Eneriga.
Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione.
Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG salvo che lo stesso produca idonea documentazione ad A.F. Energia attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.
Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto da parte di A.F. Energia delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.
Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità in caso di:
- Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
- Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Indennizzi a favore dell’utente del servizio di distribuzione ai sensi dell’articolo 13ter come previsto dall’art. 20.2 b) Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.
INDENNIZZI GAS NATURALE
Tipologie di clienti |
Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio |
Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo |
Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo |
Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6 |
35,00 |
70,00 |
105,00 |
Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25 |
70,00 |
140,00 |
210,00 |
Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40 |
140,00 |
280,00 |
420,00 |